Niente risarcimento al marito fedifrago per la morte della moglie

Niente risarcimento al marito fedifrago per la morte della moglie
02 Aprile 2019: Niente risarcimento al marito fedifrago per la morte della moglie 02 Aprile 2019

Il Tribunale di Matera, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Potenza, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da un merito per la morte della moglie, avvenuta in occasione dell’incidente stradale.

La Corte territoriale, in particolare, aveva “evidenziato che la presunzione di sussistenza (tra coniugi non separati) di un progetto di vita in comune e di un vincolo affettivo era stata, nella specie, superata da elementi di segno contrario, atteso che il Rufino aveva avuto una relazione extraconiugale, dalla quale era nato un figlio tre mesi prima della morte” della moglie e non aveva offerto prova alcuna della “perdurante sussistenza tra i coniugi di un vincolo affettivo”.

L’uomo aveva proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la relazione extraconiugale che aveva intrattenuto e la nascita di un figlio naturale non erano “elementi univoci rispetto all'insussistenza delle sofferenze morali subite in conseguenza della morte del coniuge” perché “la relazione sentimentale extraconiugale non può costituire grave e preciso elemento utile a ritenere cancellato totalmente il legame affettivo esistente con il coniuge deceduto”, perché, così ragionando, si sarebbe “equiparato il deterioramento alla cessazione del rapporto affettivo”.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, perché infondato.

Essa ha condiviso le argomentazioni dedotte dal Giudice d’appello, osservando che “in termini generali, il fatto illecito costituito dalla uccisione di uno stretto congiunto appartenente al ristretto nucleo familiare (genitore, coniuge, fratello) dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che solitamente si accompagna alla morte dì una persona cara e nella perdita del rapporto parentale”.

Proprio il fatto che si tratti di un “danno presunto” implica però che tale “presunzione semplice può tuttavia, come tale, essere superata da elementi di segno contrario, quali la separazione legale o (come nel caso di specie) l'esistenza di una relazione extraconiugale con conseguente nascita di un figlio tre mesi prima della morte del coniuge (relazione extraconiugale che costituisce evidente inadempimento all'obbligo di fedeltà tra coniugi di cui all'art. 143 cc)”.

E’ ben vero che simili circostanze “non comportano, di per sé, l'insussistenza del danno non patrimoniale in capo al coniuge superstite”, ma esse, tuttavia, “impongono a quest'ultimo, in base agli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cc (essendo stata, come detto, superata la presunzione), di provare di avere effettivamente subito, per la persistenza del vincolo affettivo, il domandato danno non patrimoniale”.

Prova che il ricorrente non aveva offerto, come aveva ritenuto la Corte d’appello, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità.

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